DIFFIDARE DAI SITI DEI MILLANTATORI
COMUNICATO UFFICIALE – CPE TRADER
DIFFIDARE DEI MILLANTATORI
Da anni ormai è possibile leggere quotidianamente sul web che molte “entità”, in forma associativa o personale, offrono corsi di formazione di Trading Online.
Lo scrivente Francesco Maurizio Mulino, Presidente del COLLEGIO PROFESSIONALE EUROPEO PERITI ED ESPERTI TRADER – ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE, ne denuncia il dilagante fenomeno e invita a fare delle riflessioni ed operare dei distinguo all’interno del settore del risparmio. In Italia fare trading online è legale al 100% già dal 1998, quando la CONSOB (autorità che vigila sui mercati finanziari) ha regolamentato il settore pubblicando il Testo unico della finanza (TUF).
Anzi, il Trading Online rappresenta un’ottima alternativa d’investimento. È un po’ come andare in banca, ma anziché dare ordini di compravendita all’impiegato basta avere un dispositivo connesso a Internet e investire da casa sui mercati finanziari, con tutti i pregi e difetti che ne conseguono.
Una società che offre servizi di trading è da ritenersi affidabile (almeno sulla carta) quando risulta registrata nell’elenco CONSOB degli intermediari autorizzati. La lista dei broker regolamentati, suddivisi in due elenchi a seconda che abbiano o meno una succursale in Italia, si possono consultare alla sua pagina ufficiale. Molto ci sarebbe da dire sui broker che, pur essendo censiti in Italia, sottostanno a regolamentazioni simili ma per alcuni aspetti diverse da quelle imposte da Consob. Ma non è questa la sede idonea.
Più che di truffati con il Trading Online vorremmo occuparci di truffati con la formazione per il Trading Online.
Non v’è norma che possa impedire a persona fisica di erogare lezioni di acculturamento in ambito finanziario e/o di Trading Online. L’emissione della fattura è ovviamente atto dovuto e necessita di un numero di partita iva, di iscrizione camerale e in alcuni casi di specifiche autorizzazioni. Il rilascio di attestazioni o di diploma è però attività consentita solo a soggetti autorizzati dalla legge, come vedremo più avanti.
Diverso e più serio è il discorso nel caso in cui la formazione Professionale sia erogata da aziende che devono essere censita dal registro delle Imprese, iscritte in Camera di Commercio ed essere autorizzate all’erogazione dei servizi di Formazione, o il caso di Associazioni Professionali che possono svolgere la Formazione Permanente degli iscritti ai sensi di Legge. In questo caso il nostro consiglio è di affidarsi a un soggetto che pubblichi sul proprio sito web i dati che consentano d’identificarlo e di valutarne la serietà e l’affidabilità, così come gli altri requisiti che prevede la Legge 14 gennaio 2013 n. 4.
Millantare quello che non si è o fare quello che non si può fare, è illecito, e ingannevole per il consumatore.
Se, per esempio, in un sito trovate lo statuto di una sedicente associazione di categoria, ma nello stesso non trovate pubblicati gli estremi di registrazione dello statuto; l’esistenza di uno sportello per il cittadino; i nominativi di chi compone la Commissione tecnico-scientifica, il Consiglio Direttivo, la struttura organizzativa, le commissioni; i verbali e le circolari; il bilancio; il Codice Deontologico; la presenza in almeno tre regioni italiane; e l’elenco di tutti gli Associati, significa che l’Associazione non ottempera alla Legge 14 gennaio 2013 n. 4 e che, in tutta probabilità, non è nemmeno un’Associazione Professionale, ma forse è un’associazione culturale, che non ha obblighi rispetto all’Associazione di categoria Professionale propriamente detta, e non è sottoposta ad alcuna vigilanza. Al contrario, le Associazioni Professionali sono anche soggette alla vigilanza del MISE Ministero Italiano dello Sviluppo economico.
I corsi di formazione permanente erogati da questi soggetti devono essere offerti con la più ampia trasparenza possibile circa l’autorizzazione a svolgerli e la provata competenza professionale Certificata di chi materialmente li eroga (Docenti).
E cosa non meno importante, la valutazione circa il grado effettivo di apprendimento, essa nel CPE Trader viene svolta da una Commissione interna all’Associazione Professionale, mentre la Competenze della Persona (Il Professionista), non possono essere Certificate dalla stessa Associazione professionale, ma demandata a un Organismo terzo certificatore autorizzato alla Certificazione.
Inoltre, accade non di rado che spesso presunti corsi di Trading Online siano solo un veicolo che conduca all’offerta di apertura di conti presso intermediari finanziari; se non, nel peggiore dei casi, alla gestione illecita del denaro dei malcapitati risparmiatori. Oppure essere offerti con la promessa di diventare infallibili Trader Professionisti.
Riassumiamo qui alcune accortezze e cose che possiamo fare per avere le idee più chiare circa il soggetto che eroga ii corsi di Trading online:
- Privati senza iscrizione camerale o Partita iva: non sono verificabili, i loro corsi trasmettono le conoscenze che loro hanno acquisito, ma non rilasciano attestazioni e sono soggetti al solo fattore della considerazione che Voi avete della Persona che eroga il corso informale. Il valore del corso in sintesi lo stabilite voi;
- Privati e società iscritte in camera di commercio e autorizzati alla formazione: la loro esistenza è verificabile attraverso il sito web del Registro Imprese, basta inserire la denominazione aziendale per verificare se sono registrati e attivi;
- Associazioni Professionali di categoria: Basta verificare se su sito web ufficiale ci sono tutte prescrizioni obbligatorie di legge, come su specificato;
- Associazioni generiche o culturali, artistiche sportive o similari: Basta verificare su sito web ufficiale se hanno lo Statuto sociale ed eventuale codice deontologico, si distinguono facilmente dalle Associazioni di Professionisti perché non sono tenuti all’osservanza della legge 14 gennaio 2013 n. 4.
Attenzione quindi ai siti poco trasparenti e mancanti dei requisiti richiesti dalla legge.
Diffidare anche degli Introducing Brokers e sedicenti Account Managers che puntino, attraverso una formazione “gratuita”, a fare raccolta dei vostri risparmi.
Il COLLEGIO PROFESSIONALE EUROPEO PERITI ED ESPERTI TRADER – ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE, osserva la legge 14 gennaio 2013 n. 4 ed è soggetta alla vigilanza del MISE, ha già provveduto a evidenziare parte di queste problematiche alle Istituzioni, Ministeri, ESMA e CONSOB e continuerà ad attivarsi affinché situazioni ai margini della legalità siano fermate, indagate e perseguite nel rispetto delle leggi vigenti.
Nel caso sia capitato anche a Voi d’imbattervi in sedicenti professionisti del Trading Online o di pseudo società o Associazioni di categoria dalla condotta poco chiara, o siate stati vittime d’Intermediari finanziari che vi hanno arrecato danni economici, potete ottenere supporto da CPE Trader contattandoci via email al seguente indirizzo info@cpetrader.eu.
Se invece ritenete di essere stati lesi da un Professionista iscritto al CPE Trader potete rivolgervi al CPE Trader attraverso lo Sportello per il Cittadino che trovate sul sito ufficiale www.cpetrader.eu.
Associazione Professionale CPE Trader
Il Presidente
Francesco Maurizio Mulino