La Professione di Trader e Analista Finanziario
Ci siamo rivolti allo Studio Associato TLS Tax Legal Finance Associati in Partnership con lo Studio Legale Pacifici Nucci & Giacani di Roma, al fine di avere un chiarimento normativo e fiscale in ordine allo svolgimento, a titolo professionale, dell’attività di trader sui mercati finanziari, nonché tutte le mansioni del Professionista Trader e analista finanziario legate a questa attività (trading online in proprio, consulenza, docenza, attività peritale, ecc.).
In sostanza si è chiesto di comprendere i profili autorizzatori e gli eventuali requisiti (Banca d’Italia, Consob, ecc.) di tale attività che non va scomposta, e che per meglio comprenderla, va analizzata nelle singole mansioni professionali, svolte dal Professionista e fortemente connesse tra loro quali:
• Trading di prodotti finanziari su mercati, regolamentati e non, mediante operatori finanziari autorizzati (banche, intermediari, ecc.) esclusivamente con propri danari e senza attività di raccolta fondi presso terzi;
• Attività di consulenza a terzi in materia di trading finanziario come sopra descritta;
• Attività di docenza di Educazione Finanziaria, e di Trading finanziario a terzi rispetto alle mansioni professionali sopra riportate;
• Attività peritale in ordine a fattispecie di consulenza giudiziale e stragiudiziale nelle materie sopra menzionate;
Inoltre, abbiamo chiesto di comprendere il regime fiscale da applicare a tale attività, sia ove svolta in forma di professionale, individuale che in forma societaria e associata, alla luce anche di pareri, circolari e interpelli dell’Agenzia delle Entrate.
A tale proposito la legge 14 gennaio 2013 n. 4, in attuazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione e nel rispetto dei principi dell’Unione europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione, disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi, all’art. 1 comma 2, stabilisce che per «professione non organizzata in ordini o collegi», si intende l’attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, mentre il comma 3, del medesi art. 1, così recita: Chiunque svolga una delle professioni di cui al comma 2 contraddistingue la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l’espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della presente legge. L’inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, di cui al titolo III della parte II del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ed è sanzionato ai sensi del medesimo codice.
Appurato che il Professionista di attività non regolamentata è colui che svolge in prevalenza attività intellettuale e che il medesimo ha obbligo di fare riferimento alla legge 14 gennaio 2013 n. 4 pena esposizione a sanzioni, occorre Citare i commi 3 e 4, dell’art.1: L’esercizio della professione è libero e fondato sull’autonomia, sulle competenze e sull’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede, dell’affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell’ampliamento e della specializzazione dell’offerta dei servizi, della responsabilità del professionista. La professione è esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente.
A ciò va considerato che all’art. 5, lettera d) dalla quale si rileva l’obbligo per l’Associazione Professionale di garantire “la presenza di una struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente degli associati, in forma diretta o indiretta”, e che per Formazione Permanente viene intesa quella prevista dall’articolo 4, comma 51 della Legge 28 giugno 2012, n. 92, “In linea con le indicazioni dell’Unione europea, per apprendimento permanente si intende qualsiasi attività intrapresa dalle persone in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale.
La Commissione Tecnico scientifica del Collegio Professionale Europeo Esperti Trader e Analisti Finanziari in forza dei richiami di legge su descritti, nello svolgimento delle sue funzioni ha stabilito che:
a) Le mansioni professionali del Professionista Trader e Analista finanziario sono:
- Trading online;
- Relazioni tecniche su Asset del Trading online;
- Docente in corsi in materia di Trading Finanziario;
- Perizie/Stime nel settore del Trading online
b) Programma formativo del Professionista per ciascun livello professionale;
c) Programmazione degli aggiornamenti tecnici di cui all’art. 5 lettera e, della legge 14 gennaio 2013 n. 4.
Inoltre l’Associazione ha previsto che i propri iscritti possono chiedere Certificazione delle competenze presso un Organismo di Certificazione.
Alla luce di quanto sin qui descritto appare inopinabile che il Professionista Trading e Analista finanziario, svolge le sue mansioni nell’esercizio della Professione lecitamente e ai sensi della citata legge dello Stato.
Si rileva quindi che le mansioni svolte dal Professionista possono subire variazioni o modifiche solo se stabilite dalla Commissione tecnico-scientifica in specie, del Collegio Professionale Europeo Esperti Trader e Analisti finanziari – CPE Trader, nell’ambito delle funzioni demandate a tale commissione dalla legge 13 gennaio 2013 n. 4, e che l’eventuale divisione delle mansioni del Professionisti ad opera di altri non contemplati nella citata legge, solleverebbe una palese contrapposizione alle funzioni della commissione di cui all’art. 5 lettera e della citata legge.
Sotto il Profilo fiscale il Professionista come accade per tutte le Professioni regolamentate e non regolamentate, nell’esercizio della sua attività è soggetto alla tassazione con aliquota di riferimento per tutte le mansioni svolte e legalmente contemplane nella Professione esercitata 5% start up e 15% dopo 5 anni così come in seguito descritte.
In riferimento alla direttiva Mifid II, la stessa al punto 28 esclude che la medesima sia applicabile al Professionista. Ciò apre alla libera contrattazione tra le Parti per la quale il CPE Trader nella sua qualità di rappresentante della categoria, accreditato presso la Commissione e il Parlamento Europeo e la Camera dei Deputati, ha già chiesto a Consob l’istituzione di un tavolo di discussione alla presenza di una rappresentanza degli intermediari finanziari allo scopo di giungere ad un accordo quadro con validità sul territorio nazionale.
Appurato dunque il profilo tecnico e professionale, il Professionista può svolgere oltre all’attività in forma individuale, anche quella nella forma del lavoro dipendente, in forma associata, societaria, cooperativa così come previsto dall’art. 1 comma 5 della legge 14 gennaio 2013 n. 4. - I Contratti verso i Clienti sono quelli previsti per le attività Professionali quali: Mandato Professionale, Contratto di servizi Professionali.