Il Trader Finanziario Professionista e la Partita Iva

Comunicato stampa
Ci siamo…, finalmente la Partita Iva per il Trader finanziario Professionale può essere richiesta per il codice Ateco 74.90.99 (Osservazioni a carattere generale dell’Agenzia dell’Entrate).
Le mansioni svolte dal Professionista CPE Trader sono Attestate (legge 14 gennaio 2013 n. 4 art. 2 e 5, 7, 8) e Certificate da Organismo di Certificazione italiano.
La Formazione Permanente del CPE Trader, fornisce le necessarie Competenze, conoscenze e abilità al Professionista che si accinge a svolgere l’attività in assenza di discriminazioni rispetto ad altre categorie di Professionisti.
Riguardo all’applicabilità del regime forfettario all’attività professionale di “Trader Finanziario Professionale” già individuata dal codice ATECO 74.90.99, si evidenzia che quest’ultimo risulta incluso tra i codici di cui alla tabella dell’allegato 2 alla legge di bilancio 2019 (che ha sostituito l’allegato 4 annesso alla legge n. 190/2014), che stabilisce i coefficienti di redditività da applicare ai fini della determinazione del reddito imponibile.
Per le attività professionali residuali identificate dal codice 74, nel quale ricade l’attività del Trader Professionista (Altre attività professionali), la tabella stabilisce un coefficiente di redditività del 78%, si evidenzia che l’esercizio in forma professionale dell’attività contraddistinta dal codice ATECO 74.90.99 non risulta oggettivamente classificabile in alcuna delle cause ostative previste dalle disposizioni agevolative del regime forfettario.
Altresì da non sottovalutare la possibilità di svolgere l’attività, in forma Associata, nel rispetto della legge 14 gennaio 2013 n. 4 art. 1, comma 5. Pertanto i Professionisti iscritti al CPE Trader possono associarsi e svolgere l’attività insieme contenendo così anche i costi.
Il Presidente
Mulino Francesco Maurizio