CODICE DEONTOLOGICO
Revisione in vigore a partire dalla data odierna.
Il Presidente socio Fondatore con il parere favorevole dell’Assemblea dei soci Fondatori: Mulino Francesco Maurizio Promulga il seguente Codice Deontologico al quale tutti gli iscritti
all’Associazione Professionale CPE Trader devono osservanza.
TITOLO I
Ambito di applicazione – Principi generali
Articolo1
I Soci sono tenuti alla adozione del presente codice deontologico e al rispetto delle regole deontologiche in esso contenute.
Articolo 2.
I Soci si impegnano a rispettare i seguenti principi
2.1 Onestà
Gli scopi associativi sono perseguiti con onestà, correttezza e responsabilità. Il Socio si impegna a rispettare il principio di onestà verso la collettività.
2.2 Legalità
I soci sono tenuti al rispetto delle leggi e delle normative vigenti, inoltre, sono impegnati a rispettare il regolamento interno dell’Associazione.
2.3 Correttezza e integrità
Gli scopi associativi sono perseguiti con onestà, correttezza e responsabilità.
2.4 Trasparenza
I Soci sono tenuti a rispettare il principio di trasparenza, inteso come chiarezza, completezza e pertinenza delle informazioni riguardanti l’attività sociale sia verso l’interno sia verso l’esterno, fatte salve le clausole di riservatezza.
2.5 Riservatezza
I Soci devono trattare tutte le informazioni di cui vengono a conoscenza nell’esercizio della professione nel rispetto della normativa sulla Privacy.
2.6 Imparzialità e indipendenza
Nei casi previsti, laddove il socio venga chiamato ad emettere giudizi su situazioni, eventi e persone, essi dovranno essere sempre ispirati a imparzialità e obiettività senza che eventuali interessi personali influenzino il proprio giudizio.
Articolo 3
3.1 Doveri dei Soci
I Soci sono tenuti ad agire nel pieno rispetto dello Statuto, del presente codice deontologico, del regolamento interno dell’associazione e delle circolari emanati dagli Organi e dal Presidente e dai Direttori.
I Soci sono tenuti a tenere comportamenti tali da non danneggiare, screditare o compromettere l’immagine dell’Associazione.
Il socio non può operare a nome dell’associazione se non a fronte di uno specifico mandato deliberato dal Presidente, dal Direttore, dal Consiglio Direttivo o da un Organo dell’Associazione.
Il socio che abbia ricevuto o accettato mandati, incarichi o nomine dall’Associazione è tenuto ad onorarli con serietà professionale, perseguendo gli obiettivi assegnati con impegno, correttezza, imparzialità e onestà.
Il socio può utilizzare la propria appartenenza all’associazione solo a titolo qualificante e non per ottenere in modo improprio benefici personali indebiti.
3.2 Doveri degli Organi Associativi e dei suoi componenti
Gli Organi Associativi e i propri componenti – sia nazionali che territoriali – si impegnano:
ad assumere gli incarichi con il solo scopo di aiutare i Soci;
a mantenere un comportamento ispirato ad autonomia, integrità e lealtà;
a evitare qualsiasi comportamento lesivo per l’immagine, il buon nome e il prestigio dell’associazione
ad agire sempre per il bene dell’associazione e nel rispetto delle delibere e delle decisioni degli Organi Associativi, con principi di imparzialità, di efficienza e di trasparenza.
3.3 Rapporti con i colleghi e con i committenti
Il rapporto con i colleghi ed i committenti deve essere improntato sui principi di correttezza, collaborazione, onesta, trasparenza ed etica professionale.
Articolo 4
4.1 Attività Professionale
I Soci devono essere preparati professionalmente. L’iscrizione ai Registri interni dell’Associazione garantisce al cliente finale la qualità nella prestazione offerta.
4.2 Competenze dei Soci
I Soci hanno l’obbligo di mantenere un elevato livello delle proprie competenze, aggiornandosi alle innovazioni inerenti il Trading Finanziario e sottoponendosi ad aggiornamento professionale biennali nel Programma di Formazione Permanente, soggetto a verifiche periodiche da parte della
Commissione Tecnico Scientifica dell’associazione.
4.3 Impegno dell’insegnante
ad esercitare l’attività d’insegnamento in libertà e indipendenza di giudizio e di comportamento a concorrere all’istruzione degli studenti con imparzialità e onestà nell’interesse degli stessi.
TITOLO II
Compiti e doveri del Perito
Articolo 5
Il Perito si impegna ad esercitare l’attività di perito in libertà e indipendenza di giudizio e di comportamento a concorrere all’accertamento della verità nell’interesse della giustizia.
5.1 L’Associazione ha lo scopo, per fini di interesse generale, di accrescere la professionalità del
Consulente Tecnico, quale garanzia deontologica nei confronti della collettività. A tal fine, si è elaborato nel “Codice Deontologico”, un insieme di norme specifiche che il Perito deve osservare, a garanzia, protezione e difesa dell’affidatario e che è tenuto a seguire nell’esercizio della professione, a salvaguardia della sua personalità e della dignità del servizio sociale che esso svolge. Il Codice fonda la sua esigenza sull’unità della categoria peritale, cioè nell’accettazione di norme comuni determinate dalla similitudine dei doveri. La deontologia peritale è l’insieme dei principi e delle regole che ogni perito deve osservare ed ai quali debbono ispirarsi nell’esercizio della professione. Le disposizioni del presente Codice si applicano ad ogni perito, di qualsiasi categoria professionale, iscritto all’associazione Professionale. Le norme deontologiche, in quanto attengono a doveri generali di comportamento, devono essere osservate dal perito in qualsiasi ambito egli eserciti la propria professione. L’osservanza delle norme non esime il perito dal rispetto di altre regole deontologiche consuetudinarie, ancorché non codificate. L’inosservanza dei precetti, degli obblighi e dei divieti fissati dal presente “Codice Deontologico” ed ogni azione od omissione, comunque disdicevoli al decoro o al corretto esercizio della professione, sono soggetti alle sanzioni disciplinari.
5.2 Il perito adempie ad una funzione sociale di pubblica utilità, nell’ambito della giustizia, pertanto il compito del perito è di concorrere all’accertamento della verità.
5.3 L’esercizio dell’attività peritale è fondato sulla libertà e sull’indipendenza professionale che costituiscono irrinunciabile diritto del perito. L’accettazione degli incarichi peritali, anche nel caso di studi professionali associati o l’esercizio professionale in più località, impone l’obbligo al perito di assicurare e garantire la continuità della prestazione.
5.4 Il Perito dovrà astenersi dal commentare in pubblico le problematiche relative ai propri clienti, nonché le loro situazioni personali. Egli eviterà, nelle sue pubblicazioni, ogni allusione che possa compromettere il segreto professionale. Il perito è unico responsabile dell’incarico a lui affidato, per tanto informerà suoi eventuali collaboratori dell’obbligo del segreto professionale e delle norme di comportamento previste dal Codice Deontologico e vigilerà per il rispetto di tali obblighi morali e professionali. Il perito non può, in nessun caso, prestare la propria firma per avallare atti redatti da terzi. Il perito deve essere particolarmente prudente nell’assumere incarichi complessi e/o delicati in materie nelle quali non sia particolarmente versato. Nell’ipotesi, o nel caso in cui l’incarico preveda specializzazioni diversificate, il perito ha facoltà di avvalersi della collaborazione di esperti o professionisti del campo, restandone, in ogni caso, unico responsabile. Il perito che nell’espletamento dell’incarico affidatogli si sia avvalso dell’opera di collaboratori ha il dovere di garantire a questi il pagamento delle proprie competenze.
5.5 Nella redazione delle perizie, delle certificazioni e di ogni altra documentazione il perito è tenuto alla massima diligenza, alla corretta registrazione dei dati e alla più responsabile formulazione deigiudizi.
Articolo 6
Il Consulente Tecnico d’ufficio collabora con il magistrato nell’interesse generale della giustizia. Oltre quanto previsto dalle leggi e normative vigenti, il C.T.U. provvederà a rispondere il più
compiutamente possibile ai quesiti posti dal magistrato. Osserverà nella compilazione della relazione tecnica tutte le norme, tenendo conto delle eventuali disposizioni previste dall’Associazione.
Articolo 7
Il perito cura gli interessi del cittadino. Egli deve avere sempre la stessa dedizione verso tutti coloro che a lui si rivolgono, per fruire della sua professionalità. I rapporti con il pubblico devono essere sempre ispirati a cortesia e cordialità ed essere svolti con assoluto scrupolo e correttezza, tenendo conto della particolare caratteristica del servizio peritale. Il perito deve, con la propria opera, impegnarsi in tutte quelle attività, che rientrano nell’ambito della propria competenza, e sono richieste dagli Enti e dalle Autorità preposte, coadiuvando al raggiungimento degli obbiettivi di interessegenerale che si prefiggono.
Articolo 8
I rapporti tra i periti devono ispirarsi al reciproco rispetto e considerazione, nella salvaguardia delle specifiche competenze professionali. Il perito, chiamato a subentrare ad altro collega o professionista incaricato in precedenza, dovrà accertare che sia intervenuta la regolazione del rapporto professionale prima dell’accettazione del l’incarico a lui affidato.
Articolo 9
La correttezza e la cordialità devono ispirare i rapporti tra periti, i quali si debbono reciproco aiuto edassistenza per il compimento dei loro doveri professionali. In ogni circostanza essi debbono collaborare a rendere sempre più efficace il servizio peritale. Ogni accordo, che intercorre fra periti
deve essere sempre veritiero e giusto. Gli obblighi che ne discendono debbono essere ispirati alla piena solidarietà. Il perito deve sempre presumere la buona fede nell’operato di ogni altro collega.
Eventuali divergenze, tra gli iscritti all’Associazione, devono essere fatte rilevare attraverso contatti diretti; se queste permangono, devono essere sottoposte all’attenzione del Presidente. Eventuali controversie, ricollegabili alla professione, prima che siano adite le vie legali, devono sempre essere demandate alla mediazione della Commissione Giustizia. Il perito sottoposto ad ingiusti attacchi deve poter contare sulla solidarietà dei colleghi e dell’Associazione.
Articolo 10
La tariffa minima professionale indicata dell’Associazione è garanzia di decoro della professione e della qualità della prestazione. Il perito e il Docente non potranno applicare tariffe inferiori alla minima, né potrà prestare la propria opera gratuitamente, fatti salvi casi specifici per i quali si chiede al Presidente opportuno nullaosta. Il perito è tenuto a far conoscere il suo onorario preventivamente.
Disposizioni generali
Il presente Codice sarà periodicamente oggetto di apposita verifica e aggiornamento e revisione, a cura del Consiglio Direttivo o da apposita Commissione istituita dal Presidente.
Possono essere svolte modifiche statutarie senza obbligo di registrazione.
Il Presidente
Mulino Francesco Maurizio
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Il Presidente
Mulino Francesco Maurizio